Codice Amministrazione Straordinaria


TITOLO III
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO I
APERTURA DELLA PROCEDURA

Art. 29

Parere del Ministero dell'industria e osservazioni.
TESTO A FRONTE

1. Il Ministero dell'industria, nei dieci giorni successivi alla ricezione della relazione del commissario giudiziale, deposita in cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria. Il tribunale provvede a norma dell'articolo 30 anche in mancanza del parere, se lo stesso non è depositato nel termine.

2. L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato possono depositare in cancelleria osservazioni scritte nel termine di dieci giorni dall'affissione dell'avviso di deposito della relazione.


GIURISPRUDENZA


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