Codice Amministrazione Straordinaria


TITOLO III
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO II
ORGANI

Art. 47

Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza.
TESTO A FRONTE

1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico prescelto a norma dell'articolo 27, comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura. Per la liquidazione del compenso ai commissari straordinari, trova applicazione l' articolo 39, commi 2, 3 e 4 , del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (1).

2. I compensi di cui al comma 1 sono a carico dell'impresa sottoposta alla procedura .



(1) Articolo modificato dall'articolo 8, comma 3, lettera c), punto 4), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 e successivamente sostituito dall'articolo 50, comma 1, lettera d), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.