CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE V
Disposizioni relative al libro V

Art. 103

TESTO A FRONTE

I. I provvedimenti del tribunale previsti dall'articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.


GIURISPRUDENZA

Curatore speciale – Ausiliario del giudice – Esclusione – Soggetto tenuto al pagamento del compenso – Determinazione – Competenza.
Il curatore speciale, nominato ai sensi degli artt. 78 e segg. c.p.c., assume la veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato e non quella di ausiliario del giudice, con la conseguenza che, una volta espletato l’incarico, detto curatore deve richiedere il pagamento del compenso all’ente (società, condominio, ecc.) nel cui interesse è nominato.

L’eventuale controversia relativa alla determinazione del compenso ed al rimborso delle spese del curatore speciale rientra, a seconda del valore, nella competenza del giudice di pace o del tribunale, senza che possa stabilirsi alcun criterio di collegamento con l’ufficio che lo ha nominato, non potendo trovare applicazione l’art. 52 disp. att. c.p.c., secondo cui il compenso degli ausiliari del giudice è liquidato dal giudice che li ha nominati, considerato che il curatore speciale non riveste tale qualità, in quanto dura nell’incarico fino al suo espletamento ovvero fino a quando non venga sostituito e non deve rendere conto del proprio operato al giudice che lo ha nominato, bensì all’ente nel cui interesse è nominato, in virtù del rapporto di rappresentanza costituito ex lege. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino, 05 Febbraio 2021.


Società di capitali - Denuncia al tribunale - Competenza per territorio - Sede legale della società.
Pur dovendosi dare atto di un contrasto giurisprudenziale sul punto (cfr., a favore della tesi che radica la competenza sulla base della sede effettiva della società, Trib. Monza, 26 aprile 2001; Trib. Milano, 19 febbraio 1999), tale impostazione non può essere condivisa.

Infatti, rientrando la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. tra i procedimenti devoluti alla cognizione della Sezione specializzata in materia di impresa (art. 3 d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, come modificato dal di. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in l. 24 marzo 2012 n. 27), il tribunale territorialmente competente deve essere individuato nel tribunale avente sede nel capoluogo di regione nel cui ambito si trova il giudice che sarebbe stato competente secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale; e secondo tali ordinari criteri, il giudice territorialmente competente va individuato in quello del luogo in cui la società ha la sede legale, come si evince chiaramente dall'art. 19 c,p.c., secondo il quale, salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha la sede ovvero il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.  Ne consegue che il giudice territorialmente competente è quello del luogo In cui la società ha la propria sede legale, quale risultante dal registro delle imprese,  conclusione, questa, peraltro corroborata dalla circostanza che, ai sensi dell'art. 103, disp. att. c.c., i provvedimenti del tribunale previsti dall'articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione; e va da sé che è competente all'iscrizione soltanto il registro delle imprese del luogo in cui è situata la sede legale della società. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 06 Dicembre 2016.