CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE I
Disposizioni relative al libro I

Art. 117

TESTO A FRONTE

I. Se il matrimonio è stato annullato prima del 1° luglio 1939 ed è stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli nati fuori del matrimonio riconosciuti ai sensi dell'articolo 128, ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi (1).

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(1) L'art. 96, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, alle parole «figli naturali», le parole «figli nati fuori del matrimonio».