CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE I
Disposizioni relative al libro I

Art. 121

TESTO A FRONTE

I. Le azioni di reclamo di stato di figlio nato nel matrimonio, spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'articolo 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda è stata proposta prima del 1° luglio 1939 (1).

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(1) L'art. 96, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, alla parola «legittimo», le parole «nato nel matrimonio».