Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO VII
Di alcune specie di obbligazioni
SEZIONE I
Delle obbligazioni pecuniarie

Art. 1279

Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale
TESTO A FRONTE

I. La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola « effettivo » o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.