Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO XIII
Della rescissione del contratto

Art. 1449

Prescrizione
TESTO A FRONTE

I. L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2947.

II. La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta.