CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE IV
Disposizioni relative al libro IV

Art. 172

TESTO A FRONTE

I. Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla, si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice, purché la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.