Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXIII
Del mandato di credito

Art. 1959

Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo
TESTO A FRONTE

I. Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non può essere costretto ad eseguirlo.

II. Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 1956.