Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO VIII
Dell'arricchimento senza causa

Art. 2041

Azione generale di arricchimento
TESTO A FRONTE

I. Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

II. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.


GIURISPRUDENZA


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