Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO IX
Dei fatti illeciti

Art. 2056

Valutazione dei danni
TESTO A FRONTE

I. Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

II. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.


GIURISPRUDENZA


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