Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO III
Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio (2)


Art. 247

Legittimazione passiva
TESTO A FRONTE

I. Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.

II. Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

III. Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

IV. Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.

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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Della filiazione legittima» Soppresse le parole «Sezione III: Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità».