Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO II
Delle successioni legittime
CAPO I
Della successione dei parenti

Art. 577

Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore
TESTO A FRONTE

I. Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado.