Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 734

Divisione fatta dal testatore
TESTO A FRONTE

I. Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

II. Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.