Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO I
Disposizioni generali

Capo I
Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:

a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;

b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293.

3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.

4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



Relazione illustrativa
L’art. 1 è espressione dell’esigenza di attuare, sulla base del principio affermato dall’art. 1, comma 1, della legge delega n. 155/2017, una riforma organica delle procedure concorsuali che regolano lo stato di crisi o di insolvenza di qualsiasi debitore -ivi compresi consumatori, professionisti ed imprenditori di ogni dimensione e natura, anche agricoli- operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dei soli enti pubblici così qualificati dalla legge (art. 2, comma 1, lett. e), legge-delega n. 155/2017).

Sono fatte salve, in modo espresso, le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche. La previsione si ricollega a quanto previsto dall’articolo 14 del d.lgs. n. 175 del 2016, a mente del quale le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. In questo senso, peraltro, è la pacifica giurisprudenza di legittimità, che ha in più occasioni chiarito che tutte le società commerciali a totale o parziale partecipazione pubblica, quale che sia la composizione del loro capitale sociale, le attività in concreto esercitate, ovvero le forme di controllo cui risultano effettivamente sottoposte, «restano assoggettate al fallimento, essendo loro applicabile l'art. 2221 c.c. in forza del rinvio alle norme del codice civile, contenuto prima nell'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 e poi nell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016» (cfr. Cass. n. 17279/2018; Cass. n.3196/2017). Pur essendo rimaste estranee a quest’opera di riforma sistematica le discipline speciali di regolazione del fenomeno dell’insolvenza e quelle previste per il caso di gravi irregolarità di gestione, si è inteso ricondurre il sistema ad unità prevedendo l’applicabilità dei principi generali del codice, se compatibili con dette discipline speciali.    Il testo integrale della Relazione illustrativa