Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione IV
Provvedimenti immediati

Art. 103

Scritture contabili
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.

2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.



Relazione illustrativa
L’art. 103 disciplina le formalità da compiersi da parte del commissario giudiziale subito dopo la nomina e consistenti nella annotazione da parte del medesimo commissario dell’evento dopo l’ultima scrittura dei libri contabili.
Eseguita la formalità i libri devono essere restituiti al debitore che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale per l’esercizio del loro potere di controllo.
Il testo integrale della Relazione illustrativa