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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione IV
Provvedimenti immediati

Art. 103

Scritture contabili

1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.

2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.



Relazione illustrativa
L’art. 103 disciplina le formalità da compiersi da parte del commissario giudiziale subito dopo la nomina e consistenti nella annotazione da parte del medesimo commissario dell’evento dopo l’ultima scrittura dei libri contabili.
Eseguita la formalità i libri devono essere restituiti al debitore che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale per l’esercizio del loro potere di controllo.
Il testo integrale della Relazione illustrativa