Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione IV
Provvedimenti immediati

Art. 105

Operazioni e relazione del commissario
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione e' trasmessa al pubblico ministero (1).

2. Nella relazione il commissario illustra le utilita' che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.

3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalita' di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione integrativa e' trasmessa al pubblico ministero (2).

4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.

5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa e' comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ed e' trasmessa al pubblico ministero (3).



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(1) Comma così modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.
(2) Comma così modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.
(3) Comma così modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.

GIURISPRUDENZA


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