Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO I
Disposizioni generali

Capo II
Principi generali

Sezione IV
Giurisdizione internazionale

Art. 11
Attribuzione della giurisdizione

1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di apertura di una procedura per la regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinata dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.

2. Avverso il provvedimento di apertura di una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'articolo 51. È sempre ammesso il ricorso per cassazione.

3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.



Relazione illustrativa
In coerenza con la disciplina dettata dal r.d. n.267 del 1942, l’articolo 11 prevede, al comma 1, che la giurisdizione italiana in materia di crisi di impresa sussiste quando in Italia è situato il centro degli interessi principali del debitore o una sua dipendenza, secondo quanto previsto nel Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 e fatte salve le disposizioni di settore dell’Unione Europea (quali, ad esempio, quelle relative alle procedure concorsuali di enti creditizi e imprese di assicurazione) e le disposizioni contenute in convenzioni internazionali. Il comma 2 prevede che chiunque vi abbia interesse possa proporre impugnazione per difetto di giurisdizione avverso il provvedimento di apertura della procedura concorsuale e che è sempre ammesso il ricorso per cassazione, come del resto già riconosciuto dalla giurisprudenza (cfr. Cass. S.U. ord. n. 20144/2011).
Il comma 3 prevede che siano soggette alla giurisdizione italiana tutte le controversie che derivino dall’apertura di una procedura concorsuale. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO I
Disposizioni generali

Capo II
Principi generali

Sezione IV
Giurisdizione internazionale

Art. 11
Attribuzione della giurisdizione (1)

1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.

2. Avverso il provvedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e' ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'articolo 51. E' sempre ammesso il ricorso per cassazione.

3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.

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(1) Articolo sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 con effetto dal 16 luglio 2022.