Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione V
Voto nel concordato preventivo
Art. 111
Mancata approvazione del concordato
1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1.
Relazione illustrativa
L’art. 111 disciplina gli adempimenti in esito all’accertamento della mancata approvazione del concordato. Il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 2) : dunque, in presenza della relativa istanza e verificata la ricorrenza dei relativi presupposti, apre con sentenza la liquidazione giudiziale.
Il testo integrale della Relazione illustrativa