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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione VI
Omologazione del concordato preventivo

Art. 117

Effetti del concordato per i creditori

1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.



Relazione illustrativa
L’art. 117 è l’esatta riproduzione dell’art. 184 r.d. n.267/1942 e ribadisce che tutti i creditori per titolo anteriore alla pubblicazione domanda sono vincolati al concordato, che essi conservano impregiudicati i loro diritti nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, che il concordato di società con soci illimitatamente responsabili ha efficacia anche nei confronti di questi ultimi, con la precisazione che -salvo patto contrario- se i soci hanno prestato autonoma garanzia continuano a rispondere integralmente per tale diverso titolo. Il testo integrale della Relazione illustrativa