Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO II
Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo I
Strumenti di allerta

Art. 12
Nozione, effetti e ambito di applicazione

1. Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure piu' idonee alla sua composizione.

2. Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI.

3. L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonchè la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, nè di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari.

4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob concernente la disciplina degli emittenti.

5. Sono altresi escluse dall'applicazione degli strumenti di allerta:

a) le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario;

b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385;

c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;

d) le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo;

e) i fondi comuni di investimento, le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi; i depositari centrali;

f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

g) la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

h) i fondi pensione;

i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

l) le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società fiduciarie, le società fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430; le società fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

6. Le imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure premiali previste dall'articolo 25, se ricorrono le condizioni di tempestività previste dall'articolo 24.

7. Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi.

8. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa diverse da quelle di cui ai commi 4 e 5, il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi è integrato ai sensi dell'articolo 316, comma 1, lettere a) e b).

9. La pendenza di una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinate dal presente codice fa cessare gli obblighi di segnalazione di cui gli articoli 14 e 15 e, se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi.



Relazione illustrativa
L’articolo 12 specifica che rientrano nella categoria degli strumenti di allerta sia gli obblighi di segnalazione degli indizi di crisi posti a carico di alcuni soggetti qualificati, che, unitamente agli sia gli obblighi organizzativi posti dal codice civile a carico dell’imprenditore, in quanto entrambi concorrono al perseguimento dell’obiettivo di una precoce rilevazione della crisi dell’impresa, in vista della tempestiva adozione delle misure idonee a superarla o regolarla.

E’ affermata la natura discrezionale, riservata e confidenziale del procedimento di composizione assistita della crisi, cui il debitore può accedere anche prima dell’attivazione della fase dell’allerta.

Il comma 3, al fine di agevolare il ricorso alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, dispone che la loro attivazione non costituisca causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti concessi e che sono nulli i patti contrari.

In attuazione del principio di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a), legge delega n. 155/2017, i commi successivi tracciano il perimetro di applicazione degli strumenti di allerta, destinati ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, con esclusione delle grandi imprese, di gruppi di imprese di rilevante dimensione e società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante, delle imprese che leggi speciali assoggettano in via esclusiva alla liquidazione coatta amministrativa, quali le banche, le imprese che esercitano attività di intermediazione finanziaria e le imprese assicuratrici, già soggette a specifici regimi di vigilanza. Si tratta di imprese comunque ammesse a godere delle misure premiali previste dall’art. 25, quando esse abbiano assunto tempestivamente iniziative idonee ad evitare l’aggravarsi della situazione di crisi.

In particolare, il comma 8 prevede un procedimento di allerta e composizione assistita della crisi integrato ai sensi dell’articolo 316, comma 1, lettere a) e b) per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ordinaria.

La scelta di applicare gli strumenti di allerta anche alle imprese agricole ed alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, si pone in linea con l’articolo 3, paragrafo 3, della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e comunque non incide sulla persistente competenza dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) con riguardo alla successiva (ed eventuale) fase di composizione assistita della crisi.

Le situazioni in cui è obbligatoria la presenza del collegio sindacale e l’ammontare dell’esposizione debitoria in presenza della quale sorge l’obbligo di segnalazione in capo ai c.d. creditori pubblici qualificati sono tali, di per sé, da escludere, seppure in via indiretta ed in concreto, l’operatività delle misure d’allerta per le imprese di dimensioni particolarmente modeste, la cui crisi o insolvenza non è tale da ledere interessi di rilevanza pubblicistica.

L’ultimo comma evidenzia che gli obblighi di segnalazione posti a carico di soggetti qualificati cessano in pendenza di una procedura concorsuale, la cui apertura determina altresì la chiusura del procedimento di allerta e composizione assistita della crisi. Il testo integrale della Relazione illustrativa

TITOLO II
Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo I
Strumenti di allerta

Art. 12
Nozione, effetti e ambito di applicazione

1. Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure piu' idonee alla sua composizione.

2. Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, puo' accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI.

3. L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonche' la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, ne' di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari.

4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa - CONSOB, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della predetta Commissione - Consob concernente la disciplina degli emittenti (1).

5. Sono altresi' escluse dall'applicazione degli strumenti di allerta:

a) le banche, le societa' capogruppo di banche e le societa' componenti il gruppo bancario;

b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385;

c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;

d) le societa' di intermediazione mobiliare, le societa' di gestione del risparmio, le societa' di investimento a capitale variabile e fisso, le societa' capogruppo di societa' di intermediazione mobiliare e le societa' componenti il gruppo;

e) i fondi comuni di investimento, le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi; i depositari centrali;

f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

g) la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

h) i fondi pensione;

i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

l) le societa' fiduciarie di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa' fiduciarie, le societa' fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le societa' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430; le societa' fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

6. Le imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure premiali previste dall'articolo 25, se ricorrono le condizioni di tempestivita' previste dall'articolo 24.

7. Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi.

8. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa diverse da quelle di cui ai commi 4 e 5, il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi e' integrato ai sensi dell'articolo 316, comma 1, lettere a) e b).

9. La pendenza di una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinate dal presente codice fa cessare gli obblighi di segnalazione di cui gli articoli 14 e 15 e, se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi.



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(1) Comma così modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 con effetto dal giorno 1° settembre 2021.
TITOLO II
Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi (1)

Capo I
Composizione negoziata della crisi (2)

Art. 12
Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (3)

1. L'imprenditore commerciale e agricolo puo' chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalita' di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

3. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38 nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.

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(1) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(2) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(3) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.