Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

Art. 127
Qualità di pubblico ufficiale

1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.



Relazione illustrativa
La norma conferma la qualifica di pubblico ufficiale del curatore per quanto attiene all’esercizio delle funzioni.
Il testo integrale della Relazione illustrativa