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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

Art. 139

Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori

1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 138. Il giudice delegato provvede alla nomina dei soggetti designati, verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 138, commi 1 e 2.

2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o piu' creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.

3. Il giudice delegato, su istanza del comitato dei creditori, acquisito il parere del curatore, può stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.



Relazione illustrativa
La disposizione regola la sostituzione dei componenti del comitato ad iniziativa dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti già ammessi allo stato passivo (maggioranza per somme).
La richiesta di sostituzione deve essere accompagnata dalla designazione dei nuovi componenti e il giudice delegato può accoglierla se sono rispettati i criteri di composizione di cui all’art. 138.
Al fine del calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto dei creditori che si trovano in conflitto di interessi.
Attiene invece ad un diverso profilo il dettato dell’ultimo comma, che legittima la maggioranza dei creditori di cui al primo comma a deliberare che ai componenti del comitato, oltre al rimborso delle spese comunque spettante, venga riconosciuto un compenso per la loro attività in una misura che, complessivamente, non può eccedere il dieci per cento del compenso liquidato al curatore.
Il testo integrale della Relazione illustrativa