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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

Art. 141

Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori

1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

2. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.



Relazione illustrativa
L’articolo disciplina il reclamo contro le autorizzazioni o i dinieghi di autorizzazione del comitato dei creditori, e prevede un’ampia legittimazione attiva riconoscendola al curatore, ai creditori e a qualunque interessato.
Non è previsto il reclamo avverso le omissioni del comitato, alla cui inerzia si può dunque ovviare con il ricorso al giudice delegato che provvede in via sostitutiva.
Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di otto giorni dalla conoscenza dell’atto e può essere proposto solo per violazione di legge, con esclusione, dunque, del sindacato di merito, così come previsto in relazione al reclamo avverso atti del curatore.
Sul reclamo decide il giudice delegato senza formalità che non siano essenziali per il rispetto del contraddittorio.
Il provvedimento del giudice delegato è reclamabile avanti al tribunale concorsuale con il rito previsto per i reclami avverso i decreti degli organi giurisdizionali. Il testo integrale della Relazione illustrativa