Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione II
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore

Art. 142

Beni del debitore
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.



Relazione illustrativa
L’art. 142 conferma una delle norme cardine della procedura di liquidazione giudiziale e cioè quella che sancisce, quale effetto della sentenza di apertura della procedura, il pieno spossessamento del debitore nei cui confronti la sentenza viene pronunciata. Si tratta di una disposizione che non presenta contenuti di novità rispetto all’art. 42 della l. fall. vigente.
Lo spossessamento riguarda sia l’amministrazione dei beni, la cui gestione viene affidata al curatore, sia la disponibilità dei medesimi e quindi la legittimazione a compiere atti dispositivi del patrimonio destinato alla liquidazione anch’essa affidata al curatore.
Poiché il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutti i beni presenti e futuri (art. 2704 del codice civile) del patrimonio liquidabile entrano a far parte anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura ma se per l’acquisizione è necessario sostenere degli oneri questi debbono essere soddisfatti integralmente in quanto sorti dopo l’apertura della liquidazione e quindi non soggetti a falcidia.
Al fine di evitare che le acquisizioni al patrimonio da liquidarsi non vadano a vantaggio dei creditori comportando oneri di acquisizione o gestione superiori al valore del bene è previsto che il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, se già costituito, o, in mancanza, del giudice delegato, possa rinunciare sia ad acquisire beni che pervengono dopo l’apertura ma anche a recuperare beni che già si trovavano nel patrimonio se il presumibile valore di realizzo sia inferiore agli oneri di acquisizione o di conservazione. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


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