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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione II
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore

Art. 144

Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.



Relazione illustrativa
Conseguenza della perdita dell’amministrazione e della disponibilità del patrimonio da parte del debitore è l’insensibilità del patrimonio stesso ad ogni azione del suo titolare il quale dunque non ne può disporre con atti aventi efficacia nei confronti dei creditori nemmeno effettuando pagamenti, che possono quindi essere ripetuti, o incassando crediti dei quali il curatore può comunque richiedere nuovamente il pagamento. Il testo integrale della Relazione illustrativa