Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione II
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore
1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.