Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione II
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore

Art. 145
Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.



Relazione illustrativa
In base al principio della cristallizzazione dei rapporti patrimoniali del debitore e quindi dell’insensibilità del suo patrimonio ad aggressioni successive viene confermata l’inefficacia rispetti ai creditori delle formalità necessarie a rendere opponibili ai terzi gli atti e le domande giudiziali se compiute dopo l’apertura della liquidazione giudiziale. Il testo integrale della Relazione illustrativa