Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione II
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore

Art. 147

Alimenti ed abitazione del debitore
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.

2. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.



Relazione illustrativa
L’art. 147 prevede, come l’art. 47 della l. fall., i casi in cui una parte del patrimonio può essere attribuita al debitore definitivamente o temporaneamente.
La prima ipotesi è quella della mancanza in capo al debitore dei mezzi di sussistenza per lui e la famiglia; in tal caso il giudice, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti a carico del patrimonio oggetto della liquidazione, presumibilmente quando questo sia di consistenza tale da far prevedere un soddisfacimento non irrisorio dei creditori.
Il secondo comma opportunamente garantisce che la casa di abitazione, di cui il debitore sia proprietario o di cui abbia il godimento in quanto titolare di un diritto reale limitato sulla stessa, non possa essere distratta da tale uso, nei limiti in cui è necessaria per lui e la sua famiglia, fino a quando l’immobile non è stato liquidato. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


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