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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione II
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore

Art. 149

Obblighi del debitore

1. Il debitore, se persona fisica, nonchè gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.

2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.

3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.



Relazione illustrativa
Al fine di consentire agli organi della procedura di ottenere i necessari chiarimenti e comunque le informazioni utili alla gestione del patrimonio oggetto della liquidazione, la disposizione in esame prevede l’obbligo per il debitore persona fisica e per gli amministratori e i liquidatori della società o ente debitore di comunicare la loro reperibilità ed eventuali cambiamenti della stessa.
Per le stesse finalità è altresì previsto l’obbligo di comparizione avanti agli organi della procedura. I soggetti tenuti a comparire debbono presentarsi personalmente ma possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire a mezzo di procuratore in caso di legittimo impedimento.
Non è prevista la possibilità di accompagnamento coattivo, ma la violazione dell’obbligo di comparizione trova la sua sanzione nella valutazione di tale condotta ai fini dell’esdebitazione. Il testo integrale della Relazione illustrativa