Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione III
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori
1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.