Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione III
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori

Art. 157
Obbligazioni ed altri titoli di debito

1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.



Relazione illustrativa
La disposizione disciplina un’altra particolare categoria di crediti (le obbligazioni ed altri titoli di debito) che sono ammessi al passivo per il valore nominale, detratti eventuali rimborsi ottenuti prima dell’apertura della procedura. Nel caso in cui sia prevista l’attribuzione di un premio da estrarre a sorte, l’estrazione non ha luogo ma il premio viene attribuito pro quota a tutti gli aventi diritto. Si tratta di un mero adeguamento lessicale dell’art. 58 della l. fall.. Il testo integrale della Relazione illustrativa