Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione III
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori

Art. 159

Rendita perpetua e rendita vitalizia
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile.

2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.



Relazione illustrativa
L’attuazione del principio in base al quale tutti i crediti si considerano scaduti alla data di apertura della liquidazione giudiziale impone una disciplina specifica anche per la rendita.
In continuità con l’art. 60 r.d. n.267 del 1942, se si tratta di rendita perpetua l’ammissione viene effettuata al valore di riscatto come calcolato in base all’art. 1866 del codice civile.
Per la rendita vitalizia l’ammissione viene effettuata per una somma equivalente al valore capitale al momento dell’apertura della procedura. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


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