Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione IV
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Art. 164
Pagamenti di crediti non scaduti e postergati

1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.

2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.



Relazione illustrativa
La disposizione prevede l’inefficacia di pagamenti effettuati anticipatamente rispetto alla scadenza, se questa cade nel giorno dell’apertura della liquidazione o posteriormente e quindi in una data che, se rispettata, avrebbe comunque reso inefficace il pagamento.
L’inefficacia colpisce i pagamenti effettuati dopo il deposito della domanda in esito alla quale è stata aperta la liquidazione o nei due anni anteriori.
Sono altresì inefficaci i pagamenti i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società e dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore, nelle condizioni previste dall’articolo 2467, secondo comma, codice civile. Il testo integrale della Relazione illustrativa