Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione IV
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori
1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.