Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione IV
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Art. 168

Pagamento di cambiale scaduta
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.



Relazione illustrativa
La disposizione corrisponde all’attuale art. 68 l. fall. e pone un’eccezione alla regola della revocabilità del pagamento ottenuto dal creditore nel caso in cui quest’ultimo abbia dovuto accettarlo pena la perdita dell’azione cambiaria di regresso (art. 80 legge cambiaria). In tale caso la revocatoria per la somma riscossa può essere indirizzata verso l’ultimo obbligato in via di regresso per il quale il curatore è in grado di provare la conoscenza dello stato di insolvenza dell’obbligato principale quando ha tratto o girato la cambiale. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


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