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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione IV
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Art. 169

Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto

1. Gli atti previsti dall'articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone piu' di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.



Relazione illustrativa
In considerazione del particolare rapporto di familiarità che lega i coniugi, ovvero le parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso e i conviventi di fatto, e quindi della presumibile approfondita conoscenza che gli stessi hanno degli affari del debitore, la consapevolezza dello stato di insolvenza viene presunta, salvo la prova contraria, per tutti gli atti previsti dall’art. 166, compiuti nel tempo il cui il debitore esercitava un’impresa e per quelli a titolo gratuito compiuti anche oltre due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita la liquidazione ma nel tempo di esercizio dell’impresa. Il testo integrale della Relazione illustrativa