Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione IV
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori
1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
2. Quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.