Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione IV
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Art. 170
Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia

1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.



Relazione illustrativa
Al fine di limitare i tempi di instabilità degli effetti degli atti compiuti con il debitore nei cui confronti è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale, vengono confermati il termine di decadenza di tre anni dalla data di apertura e comunque quello di prescrizione di cinque anni dal compimento dell’atto per l’esercizio delle azioni revocatorie e di inefficacia cui è legittimato il curatore. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione IV
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Art. 170
Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia (1)

1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

2. Quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.



----------------
(1) Articolo così sostituito dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.