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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione V
Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

Art. 172

Rapporti pendenti

1. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

2. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

3. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.

4. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al capo III del presente titolo.

6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall'apertura della liquidazione giudiziale.

7. Sono salve le norme speciali in materia di contratti pubblici.



Relazione illustrativa
La disposizione si pone in una linea di continuità con l’art. 72 del r.d. n.267 del 1942 e disciplina i contratti che alla data di apertura della liquidazione giudiziale risultino ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti, prevedendo come regola generale, e quindi salvo che sia diversamente disposto in questa stessa sezione, che essi restino sospesi. Tale effetto permane fino a quando il curatore, eventualmente messo in mora dall’altro contraente che può fargli assegnare dal giudice un termine non superiore a sessanta giorni per decidere, dichiari di sciogliersi dal contratto (effetto che comunque si verifica se il curatore non si pronuncia nel termine assegnato) oppure, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, di subentrare; in caso di subentro il curatore assume dalla data della dichiarazione tutti gli obblighi contrattuali; lo scioglimento non è ammesso nei contratti ad effetti reali se è già avvenuto il trasferimento del diritto.
La prosecuzione nel contratto comporta la prededucibilità dei soli crediti maturati in corso di procedura, e ciò in ossequio alla prescrizione del legislatore delegante di limitare le ipotesi di prededuzione, al fine di salvaguardare il più possibile le aspettative di soddisfacimento dei creditori.
Trattandosi di esercizio da parte del curatore di una facoltà riconosciuta dalla legge, se il contratto viene sciolto, l’altro contraente non ha alcun diritto al risarcimento del danno, ma può insinuarsi per il solo credito conseguente al mancato adempimento.
Le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di uno o più dei contraenti sono inefficaci.
Come già previsto dalle norme vigenti, se prima dell’apertura della liquidazione è già stata promossa l’azione di risoluzione, e nei casi previsti è stata debitamente trascritta, essa spiega i suoi effetti anche nei confronti del curatore. Tuttavia se il contraente intende ottenere non solo la pronuncia di risoluzione per inadempimento ma anche la restituzione di una somma o di un bene ovvero il risarcimento del danno la domanda deve essere proposta secondo le disposizioni sull’accertamento del passivo. Poiché il giudice delegato, nel corso dell’accertamento del passivo deve poter conoscere con pienezza dei suoi poteri della domanda di ammissione, verificandone la fondatezza sia in rapporto al petitum che alla causa petendi, ne consegue che la controparte in bonis avrà interesse a coltivare l’azione di risoluzione introdotta prima dell’apertura della liquidazione giudiziale solo in presenza di un interesse giuridico, attuale e concreto, diverso da quello all’accoglimento della domanda restitutoria o di ammissione al passivo del credito. L’ultimo comma fa salve le disposizioni speciali in materia di contratti pubblici. Si tratta di precisazione necessaria, in presenza della speciale disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici in materia di prosecuzione dei contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni, a fronte di molteplici e multiformi rapporti negoziali (non sussumibili unicamente nel modello dell’appalto, disciplinato dall’art. 186) che possono vedere l’aggiudicatario privato sottoposto ad una procedura concorsuale. Il testo integrale della Relazione illustrativa