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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione V
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Art. 174

Contratti relativi a immobili da costruire

1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresi' comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.



Relazione illustrativa
La norma corrisponde all’attuale art. 72-bis LF e disciplina i contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 122/2005, per il caso in cui l’acquirente abbia escusso la fideiussione al cui rilascio è obbligato il costruttore a garanzia dell’eventuale obbligo di restituzione di importi corrisposti dal medesimo, prevedendo che detti contratti si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione, dandone comunicazione al curatore, e che in ogni caso la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto. Il testo integrale della Relazione illustrativa