Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione V
Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

Art. 180

Restituzione di cose non pagate
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, nè altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, semprechè egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.



Relazione illustrativa
La norma disciplina in modo conforme a quanto previsto dall’art. 75 della l. fall. l’ipotesi in cui la cosa mobile non ancora pagata dalla parte nei cui confronti è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale sia stata alla stessa già spedita prima dell’apertura ma non sia ancora giunta al luogo di destinazione né altri abbia acquistato sulla stessa diritti, prevedendo che il venditore possa riprenderne il possesso assumendosi le spese e restituendo gli acconti ricevuti al fine di evitare che la fase esecutiva del contratto si perfezioni in corso di procedura ma il venditore riceva il pagamento solo in moneta concorsuale; è tuttavia facoltà del venditore optare per dar corso ugualmente al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, così come è facoltà del curatore pretendere la consegna della cosa pagandone integralmente il prezzo. Il testo integrale della Relazione illustrativa