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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione V
Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

Art. 180

Restituzione di cose non pagate

1. Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, nè altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, semprechè egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.



Relazione illustrativa
La norma disciplina in modo conforme a quanto previsto dall’art. 75 della l. fall. l’ipotesi in cui la cosa mobile non ancora pagata dalla parte nei cui confronti è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale sia stata alla stessa già spedita prima dell’apertura ma non sia ancora giunta al luogo di destinazione nĂ© altri abbia acquistato sulla stessa diritti, prevedendo che il venditore possa riprenderne il possesso assumendosi le spese e restituendo gli acconti ricevuti al fine di evitare che la fase esecutiva del contratto si perfezioni in corso di procedura ma il venditore riceva il pagamento solo in moneta concorsuale; è tuttavia facoltà del venditore optare per dar corso ugualmente al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, così come è facoltà del curatore pretendere la consegna della cosa pagandone integralmente il prezzo. Il testo integrale della Relazione illustrativa