ilcaso.it

Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione V
Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

Art. 186

Contratto di appalto

1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall'apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.

2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.



Relazione illustrativa
La disposizione corrisponde all’art. 81 LF, prevedendo, come conseguenza automatica dell’apertura della liquidazione giudiziale a carico di un contraente, lo scioglimento del contratto, stante il rischio concreto di inadempimento, in relazione all’esecuzione dell’opera o del servizio oppure al pagamento del corrispettivo, che grava sulla parte in bonis.
E’ tuttavia possibile che il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiari di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall’apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie Tuttavia, se la liquidazione giudiziale viene aperta nei confronti dell’appaltatore e la qualità soggettiva del medesimo è stata un motivo determinante del contratto il curatore può subentrare nel contratto solo se l’altra parte lo consente. Il testo integrale della Relazione illustrativa