Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo II
Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale

Art. 195

Inventario
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l'inventario nel piu' breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.

2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.

3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione.

4. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.



Relazione illustrativa
L’articolo in esame corrisponde all’art. 87 della l. fall. e disciplina la redazione dell’inventario, la nomina dello stimatore e le dichiarazioni che il debitore o i rappresentanti della società debitrice debbono rendere in ordine alle altre attività da comprendere nell’inventario: rispetto alla disciplina previgente, è stata eliminata la necessità di assistenza del cancelliere, allo scopo di rendere le operazioni più snelle, valorizzando la qualità di pubblico ufficiale del curatore. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


La selezione di decisioni associate ai vari argomenti è accessibile dalla nuova versione della Rivista senza pubblicità:


ENTRA IN PREMIUM