Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo II
Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale

Art. 195
Inventario

1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l'inventario nel piu' breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.

2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.

3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione.

4. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.



Relazione illustrativa
L’articolo in esame corrisponde all’art. 87 della l. fall. e disciplina la redazione dell’inventario, la nomina dello stimatore e le dichiarazioni che il debitore o i rappresentanti della società debitrice debbono rendere in ordine alle altre attività da comprendere nell’inventario: rispetto alla disciplina previgente, è stata eliminata la necessità di assistenza del cancelliere, allo scopo di rendere le operazioni più snelle, valorizzando la qualità di pubblico ufficiale del curatore. Il testo integrale della Relazione illustrativa