Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo II
Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale

Art. 197

Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2.

2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perchè sia trascritto nei pubblici registri (1).



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(1) Comma così modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.

GIURISPRUDENZA


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