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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo III
Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale

Art. 200

Avviso ai creditori e agli altri interessati

1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:

a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalita' indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore;

b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;

c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonche' della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);

d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;

e), il domicilio digitale assegnato alla procedura (1).

2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.



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(1) Comma così sostituito dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.