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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo III
Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale

Art. 205

Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo (1)

1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.



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(1) Articolo così sostituito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.