Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale
Capo III
Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale
1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.