Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo III
Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale

Art. 205
Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo

1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.



Relazione illustrativa
L’articolo in esame, con formulazione sovrapponibile al vigente articolo 97 l.fall., disciplina la comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo ai ricorrenti ai fini della proposizione di eventuali impugnazioni. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo III
Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale

Art. 205
Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo (1)

1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.



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(1) Articolo così sostituito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.